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  1. La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento  al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG   PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova)  comunicazione  di notizia di reato in relazione al principio  della particolare tenuità  del fatto e della prescrizione  asseverata della PG Edizione OTTOBRE 2015

    La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG Edizione OTTOBRE 2015

    Perché il titolo “NUOVA comunicazione di notizia di reato”? Oggi le radicali evoluzioni normative sia sostanziali che – soprattutto – procedurali in materia di reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali creano uno scenario totalmente rinnovato, quanto ad approccio investigativo e documentativo, verso questa tipologia di illeciti penali. Sono mutati profondamente i principi generali. La polizia giudiziaria che si occupa di questo tipo di reati non può restare ancorata a vecchi ed ormai superati schemi di redazione dei propri atti, ed in particolare della comunicazione di notizia di reato. Se la PG vuole restare al passo con i tempi, deve necessariamente evolvere il proprio pensiero e la stesura dei documenti da inviare al PM in armonia con i nuovi principi generali in via di evoluzione. Particolare impegno – peraltro – dovrà da oggi essere dedicato ad un approfondito esame degli elementi soggettivi del reato, troppo spesso storicamente sottovalutati dalla PG in queste tipologie di reati. Una riflessione va fatta anche in relazione a quali magistrature possono oggi di fatto leggere la comunicazione di notizia di reato; e si scopre che – oltre al PM – nelle recenti evoluzioni anche molti giudici possono leggere la CNR: si aprono dunque scenari del tutto nuovi per una polizia giudiziaria moderna e capace di adeguarsi ai tempi… Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. La “prescrizione asseverata della polizia giudiziaria” nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06, prevista nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) crea a sua volta una vera e propria “rivoluzione copernicana” profonda nelle procedure di polizia giudiziaria. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. I due DVD affrontano dunque: nella prima parte, un inquadramento generale dei principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato nella seconda parte – invece – vengono approfonditi gli aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

    (Circa 50 minuti di relazione )

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  2. Quale organo di polizia  giudiziaria è competente  per i reati  ambientali  e a danno della  salute pubblica ?  Edizione NOVEMBRE 2015

    Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i reati ambientali e a danno della salute pubblica ? Edizione NOVEMBRE 2015

    Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i reati ambientali ed a danno della salute pubblica? Sembra incredibile, ma nonostante il quadro sempre più allarmante e drammatico della diffusione della criminalità ambientale ancora oggi è piuttosto attivo il dibattito tra presunte "competenze" ed "incompetenze" tra gli organi di PG statali e locali per la prevenzione e la repressione di tali reati… Questo porta a gravi disfunzioni operative sul territorio. Dunque, ancora oggi in materia di reati ambientali ed a danno della salute pubblica si registrano di frequente equivoci interpretativi ed applicativi delle norme sia da parte degli organi di polizia giudiziaria statale e locale che da parte dei privati cittadini e delle associazioni operanti nei settori citati. In particolare, i dubbi sono relativi al punto specifico (di rilevante interesse generale e di primaria importanza procedurale e sostanziale) se la competenza per prevenire e – soprattutto – per reprimere tali tipologie di reati sia obbligatoria e doverosa per tutti gli organi di polizia giudiziaria o se – al contrario – esiste una competenza esclusiva per settore e per materia che ricollega tali funzioni solo ad alcuni organi di polizia giudiziaria specificamente individuati (così esonerando tutti gli altri dalla medesima doverosità di intervento). Ha contribuito ad alimentare questi equivoci interpretativi ed applicativi una errata e fuorviante lettura del testo del Decreto Ministeriale 28 aprile 2006 del ministero dell'interno (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006) dal titolo “Riassetto dei comparti di specialita' delle forze di polizia”. Secondo alcuni, tale decreto avrebbe confermato la tesi in base alla quale solo alcuni organi di PG sono competenti per tali tipi di reati. Si tratta, in realtà, di chiavi di letture del tutto errate, basate su prassi e consuetudini interpretative del tutto estranee ai principi di procedura penale. Ed è proprio questo delicato settore giuridico, nei suoi aspetti sostanziali e procedurali, il tema affrontato in questa videorelazione dal Dott. Maurizio Santoloci per un esame generale tra norme speciali di settore e regole trasversali dettate dal Codice di Procedura Penale.

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  3. La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento  al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG Parte prima e seconda Edizione ottobre 2015

    La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG Parte prima e seconda Edizione ottobre 2015

    Perché il titolo “NUOVA comunicazione di notizia di reato”? Oggi le radicali evoluzioni normative sia sostanziali che – soprattutto – procedurali in materia di reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali creano uno scenario totalmente rinnovato, quanto ad approccio investigativo e documentativo, verso questa tipologia di illeciti penali. Sono mutati profondamente i principi generali. La polizia giudiziaria che si occupa di questo tipo di reati non può restare ancorata a vecchi ed ormai superati schemi di redazione dei propri atti, ed in particolare della comunicazione di notizia di reato. Se la PG vuole restare al passo con i tempi, deve necessariamente evolvere il proprio pensiero e la stesura dei documenti da inviare al PM in armonia con i nuovi principi generali in via di evoluzione. Particolare impegno – peraltro – dovrà da oggi essere dedicato ad un approfondito esame degli elementi soggettivi del reato, troppo spesso storicamente sottovalutati dalla PG in queste tipologie di reati. Una riflessione va fatta anche in relazione a quali magistrature possono oggi di fatto leggere la comunicazione di notizia di reato; e si scopre che – oltre al PM – nelle recenti evoluzioni anche molti giudici possono leggere la CNR: si aprono dunque scenari del tutto nuovi per una polizia giudiziaria moderna e capace di adeguarsi ai tempi… Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. La “prescrizione asseverata della polizia giudiziaria” nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06, prevista nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) crea a sua volta una vera e propria “rivoluzione copernicana” profonda nelle procedure di polizia giudiziaria. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. I due DVD affrontano dunque: nella prima parte, un inquadramento generale dei principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato nella seconda parte – invece – vengono approfonditi gli aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

    (Circa 50 minuti di relazione per ogni DVD)

    Per saperne di più
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  4. La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento  al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG   PARTE PRIMA: Principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato Edizione OTTOBRE 2015

    La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG PARTE PRIMA: Principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato Edizione OTTOBRE 2015

    Perché il titolo “NUOVA comunicazione di notizia di reato”? Oggi le radicali evoluzioni normative sia sostanziali che – soprattutto – procedurali in materia di reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali creano uno scenario totalmente rinnovato, quanto ad approccio investigativo e documentativo, verso questa tipologia di illeciti penali. Sono mutati profondamente i principi generali. La polizia giudiziaria che si occupa di questo tipo di reati non può restare ancorata a vecchi ed ormai superati schemi di redazione dei propri atti, ed in particolare della comunicazione di notizia di reato. Se la PG vuole restare al passo con i tempi, deve necessariamente evolvere il proprio pensiero e la stesura dei documenti da inviare al PM in armonia con i nuovi principi generali in via di evoluzione. Particolare impegno – peraltro – dovrà da oggi essere dedicato ad un approfondito esame degli elementi soggettivi del reato, troppo spesso storicamente sottovalutati dalla PG in queste tipologie di reati. Una riflessione va fatta anche in relazione a quali magistrature possono oggi di fatto leggere la comunicazione di notizia di reato; e si scopre che – oltre al PM – nelle recenti evoluzioni anche molti giudici possono leggere la CNR: si aprono dunque scenari del tutto nuovi per una polizia giudiziaria moderna e capace di adeguarsi ai tempi… Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. La “prescrizione asseverata della polizia giudiziaria” nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06, prevista nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) crea a sua volta una vera e propria “rivoluzione copernicana” profonda nelle procedure di polizia giudiziaria. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. I due DVD affrontano dunque: nella prima parte, un inquadramento generale dei principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato nella seconda parte – invece – vengono approfonditi gli aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

    (Circa 50 minuti di relazione )

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  5. Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto  e regole procedurali Aspetti pratici sostanziali  e rituali in connessione  con gli illeciti ambientali e a danno della salute pubblica EDIZIONE FEBBRAIO 2016

    Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto e regole procedurali Aspetti pratici sostanziali e rituali in connessione con gli illeciti ambientali e a danno della salute pubblica EDIZIONE FEBBRAIO 2016

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reato nel campo dei reati ambientali costituisce procedura importante ed irrinunciabile per il contrasto a tutte le illegalità penalmente rilevanti a danno del territorio e della salute pubblica. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati ambientali.  Uno strumento essenziale che l’ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa.

    Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, questa procedura è logica e rituale; mentre per i reati ambientali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo in flagranza anche di gravi episodi di reati a danno dell’ambiente e della salute pubblica. Peraltro questa “scelta” procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata scelta operativa. Oppure – in altri casi – si sceglie di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in “trasformazioni” procedurali successive. Il dibattito – poi – sulla scelta tra sequestro probatorio o preventivo è sempre molto diffuso…

    In questa videorelazione il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e  modulando l’esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze  strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei reati ambientali. 

     

     Il DVD delinea – dunque - un Inquadramento generale sui principi di base in materia di sequestro probatorio e sequestro preventivo, coniugati dinamicamente con le norme ambientali con finalità pratiche ed operative “sul campo”.


    Videorelazione a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

    (Circa 60 minuti di relazione)

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  6. La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria  nel contesto dei reati contravvenzionali previsti  dal D.Lvo n. 152/06    Esame generale e punti critici applicativi ed operativi previsti nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68  (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) Edizione OTTOBRE 2015

    La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06 Esame generale e punti critici applicativi ed operativi previsti nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) Edizione OTTOBRE 2015

    La legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto i delitti ambientali nel Codice Penale, è in realtà divisa in due parti, tra loro del tutto diverse. La prima parte riguarda – appunto – i nuovi delitti ambientali. Ma il testo della seconda parte con i delitti ambientali non c’entra nulla. Tale seconda parte è del tutto autonoma e prevede che “Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes¬sive modificazioni, è aggiunta la seguente: Parte Settima - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE”. Una vera rivoluzione in tutto il settore degli illeciti ambientali previsti nel contesto del D.Lvo n. 152/06. Il primo articolo (318-bis) prevede che “le disposizioni della presente parte si applicano (…) alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”. In realtà del D.Lvo n. 152/06 ci sono reati/contravvenzione di straordinaria importanza che sono reati di forma, “cartolari”, che non producono un danno immediato, ma sono la base essenziale per garantire operatività alla delinquenza ambientale di ogni tipo. Si pensi, a titolo di esempio, al reato di omessa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Premesso questo, il successivo art. 318-ter prevede che “allo scopo di eliminare la contravvenzione ac¬certata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria im¬partisce al contravventore un’apposita pre¬scrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”. Ed ecco la prima rivoluzione giuridica. Il termine “eliminare la contravvenzione” tradisce l’intento della norma ed appare abbastanza significativo. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa dovrebbe fare? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione (magari un reato-contravvenzione di smaltimento di rifiuti pericolosi) e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella “prescrizione” tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando – logicamente – i tempi tecnicamente necessari. Di fatto si prevede l’evoluzione di organo di PG in un tecnico ambientale giacché entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescri¬zione l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel ter¬mine indicati dalla prescrizione. Cosa succede – poi - se l’organo ci PG accerta l’adempimento della prescrizione? La norma prevede che “l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede ammi¬nistrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l’organo accertatore comu¬nica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pa¬gamento della predetta somma.”. Ed ecco che l’organo di PG, diventato tecnico, adesso procede ad estinguere in caserma in reato con il pagamento di una somma in via amministrativa… Va sottolineata la straordinaria, quanto incredibile, previsione procedurale in esame. Praticamente, si stravolge tutto il sistema fino ad oggi seguito. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa deve fare oggi? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella “prescrizione” tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando – logicamente – i tempi tecnicamente necessari. Poi deve attivare un rapporto diretto futuro con il contravventore per giungere ad una “oblazione anomala” del reato presso il suo ufficio. Questa norma sta creando importanti problemi di lettura e pratico/operativi e riguarda tutti gli organi di PG statali e locali ed i tecnici della P.A, con funzioni di PG. La videorelazione in circa 90 minuti affronta i principi di base di questa innovazione procedurale ed alcuni dei punti critici in sede applicativa. Particolare attenzione è riservata al contenuto ed alla forma della prescrizione asseverata della PG ed al suo rapporto con la comunicazione di notizia di reato.

    Videorelazione a cura del Dott. Maurizio Santoloci

     (Circa un’ora e mezza di relazione)

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    € 20,00
  7. Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali  maltrattati (anche alla luce  del decreto sulla particolare  tenuità del fatto) Parte prima: Principi generali su  sequestro e confisca degli animali maltratti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) Parte prima: Principi generali su sequestro e confisca degli animali maltratti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria degli animali maltrattati in flagranza di reato costituisce procedura importante ed irrinunci abile per sottrarre tali a nimali dalle mani dei soggetti responsabili di tali reati. Va – peraltro – ricordato che la confisca definitiva dell'animale maltrattato in sede di giudizio penale è una straordinaria conquista di civiltà giuridica maturata solo con la vigente nor mativa di settore, mentre fino a qualche anno fa (vigente la pregressa disciplina giuridica) si assisteva di fatto alla conseguenza che seppur in caso di condanna del responsabile l'animale maltrattato veniva poi restituito paradossalmente allo stesso responsabile ... Ma questo importantissimo principio viene spesso vanificato dal fatto che l'animale maltratto non viene sequestrato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e – dunque – si presentano poi difficoltà procedurali a volte insormontabili per giungere ala predetta confisca perché manca l'atto propedeutico alla medesima. Ma il fatto peggiore che a volte si verifica è che l'animale maltrattato lasciato nelle mani del soggetto autore del maltrattamento (senza sequestro), nelle more del giudizio pe nale "scompare" o "muore" per diverse cause e così si azzera di fatto tutta la ratio legis della vigente normativa. Appare evidente – dunque – che il tema del sequestro di iniziativa degli animali maltrattati è tema prioritario per a reale ed effettiva applicazione della normativa a difesa degli animali in sede penale. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati a danno degli animali. Uno strumento essenziale che l'ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa. Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, q uesta procedura è logica e rituale; mentre per i reati a danno degli animali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo degli animali maltrattati in flagranza anche di gravi episodi di maltrattamento. Peraltro questa "scelta" procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata convalida. Oppure – in altri casi – si scegli di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in "trasformazioni" procedurali successive. In queste due videorelazioni il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e dunque modulando l'esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei re ati di maltrattamento di animali. Il tema viene poi affro ntato anche alla luce del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazi one del principio di non punibilità per "tenuità dal fatto" per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è af fatto così. Ma comunque l'impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati , ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiament i nella redazione degli atti , ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali conn essi. Infine anche gli attivisti "non tecnici" delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci
    con supporto di diapositive
    (Circa 45minuti di relazione ogni DVD)

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  8. Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali  maltrattati (anche alla luce  del decreto sulla particolare  tenuità del fatto) Parte seconda: Sequestro e confisca degli  animali maltrattati e principio della particolare  tenuità del fatti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) Parte seconda: Sequestro e confisca degli animali maltrattati e principio della particolare tenuità del fatti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria degli animali maltrattati in flagranza di reato costituisce procedura importante ed irrinunci abile per sottrarre tali a nimali dalle mani dei soggetti responsabili di tali reati. Va – peraltro – ricordato che la confisca definitiva dell'animale maltrattato in sede di giudizio penale è una straordinaria conquista di civiltà giuridica maturata solo con la vigente nor mativa di settore, mentre fino a qualche anno fa (vigente la pregressa disciplina giuridica) si assisteva di fatto alla conseguenza che seppur in caso di condanna del responsabile l'animale maltrattato veniva poi restituito paradossalmente allo stesso responsabile ... Ma questo importantissimo principio viene spesso vanificato dal fatto che l'animale maltratto non viene sequestrato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e – dunque – si presentano poi difficoltà procedurali a volte insormontabili per giungere ala predetta confisca perché manca l'atto propedeutico alla medesima. Ma il fatto peggiore che a volte si verifica è che l'animale maltrattato lasciato nelle mani del soggetto autore del maltrattamento (senza sequestro), nelle more del giudizio pe nale "scompare" o "muore" per diverse cause e così si azzera di fatto tutta la ratio legis della vigente normativa. Appare evidente – dunque – che il tema del sequestro di iniziativa degli animali maltrattati è tema prioritario per a reale ed effettiva applicazione della normativa a difesa degli animali in sede penale. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati a danno degli animali. Uno strumento essenziale che l'ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa. Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, q uesta procedura è logica e rituale; mentre per i reati a danno degli animali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo degli animali maltrattati in flagranza anche di gravi episodi di maltrattamento. Peraltro questa "scelta" procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata convalida. Oppure – in altri casi – si scegli di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in "trasformazioni" procedurali successive. In queste due videorelazioni il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e dunque modulando l'esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei re ati di maltrattamento di animali. Il tema viene poi affro ntato anche alla luce del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazi one del principio di non punibilità per "tenuità dal fatto" per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è af fatto così. Ma comunque l'impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati , ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiament i nella redazione degli atti , ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali conn essi. Infine anche gli attivisti "non tecnici" delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci
    con supporto di diapositive
    (Circa 45minuti di relazione ogni DVD)

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  9. Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali  maltrattati (anche alla luce  del decreto sulla particolare  tenuità del fatto) parte prima e seconda Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) parte prima e seconda Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria degli animali maltrattati in flagranza di reato costituisce procedura importante ed irrinunci abile per sottrarre tali a nimali dalle mani dei soggetti responsabili di tali reati. Va – peraltro – ricordato che la confisca definitiva dell'animale maltrattato in sede di giudizio penale è una straordinaria conquista di civiltà giuridica maturata solo con la vigente nor mativa di settore, mentre fino a qualche anno fa (vigente la pregressa disciplina giuridica) si assisteva di fatto alla conseguenza che seppur in caso di condanna del responsabile l'animale maltrattato veniva poi restituito paradossalmente allo stesso responsabile ... Ma questo importantissimo principio viene spesso vanificato dal fatto che l'animale maltratto non viene sequestrato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e – dunque – si presentano poi difficoltà procedurali a volte insormontabili per giungere ala predetta confisca perché manca l'atto propedeutico alla medesima. Ma il fatto peggiore che a volte si verifica è che l'animale maltrattato lasciato nelle mani del soggetto autore del maltrattamento (senza sequestro), nelle more del giudizio pe nale "scompare" o "muore" per diverse cause e così si azzera di fatto tutta la ratio legis della vigente normativa. Appare evidente – dunque – che il tema del sequestro di iniziativa degli animali maltrattati è tema prioritario per a reale ed effettiva applicazione della normativa a difesa degli animali in sede penale. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati a danno degli animali. Uno strumento essenziale che l'ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa. Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, q uesta procedura è logica e rituale; mentre per i reati a danno degli animali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo degli animali maltrattati in flagranza anche di gravi episodi di maltrattamento. Peraltro questa "scelta" procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata convalida. Oppure – in altri casi – si scegli di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in "trasformazioni" procedurali successive. In queste due videorelazioni il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e dunque modulando l'esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei re ati di maltrattamento di animali. Il tema viene poi affro ntato anche alla luce del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazi one del principio di non punibilità per "tenuità dal fatto" per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è af fatto così. Ma comunque l'impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati , ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiament i nella redazione degli atti , ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali conn essi. Infine anche gli attivisti "non tecnici" delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositi

    (Circa 45minuti di relazione ogni DVD)
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    € 28,00
  10. La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte prima Inquadramento generale  e riflesso generale sui reati a  danno dell’ambiente, della salute pubblica  e degli animali) Edizione OTTOBRE 2015

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte prima Inquadramento generale e riflesso generale sui reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali) Edizione OTTOBRE 2015

    Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è affatto così. Ma comunque l’impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Edizione ottobre 2015 

    (Circa 30 minuti di relazione ogni DVD)

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    € 16,00
  11. La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte seconda Riflessi  pratici  sulle  attività  ed  atti  della  polizia  giudiziaria) Edizione OTTOBRE 2015

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte seconda Riflessi pratici sulle attività ed atti della polizia giudiziaria) Edizione OTTOBRE 2015

    Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è affatto così. Ma comunque l’impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Edizione ottobre 2015 

    (Circa 30 minuti di relazione ogni DVD)

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  12. La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte prima e seconda) Edizione OTTOBRE 2015

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte prima e seconda) Edizione OTTOBRE 2015

    Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è affatto così. Ma comunque l’impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

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  13. Quale organo di polizia  giudiziaria è competente  per i reati a danno  degli animali? La competenza trasversale obbligatoria  della  polizia  giudiziaria  nella  repressione dei reati  a  danno degli animali Edizione OTTOBRE 2015

    Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i reati a danno degli animali? La competenza trasversale obbligatoria della polizia giudiziaria nella repressione dei reati a danno degli animali Edizione OTTOBRE 2015

    Il titolo primario del presente DVD pone una domanda che deriva dal fatto che alcuni organi di polizia giudiziaria si ritengono "incompetenti" per intervenire in materia di reati a danno degli animali, nella convinzione che tali reati sono di competenza solo di alcuni organi di polizia specializzati. Accade a volte che su richiesta di intervento di una associazione animalista o di un privato cittadino in flagranza di un reato di maltrattamento, l’operatore di PG al quale si sta telefonando rifiuta l’intervento sul presupposto della “incompetenza” della propria forza di polizia e consiglia di rivolgersi ad altro organo di PG.
    In questa videorelazione si espongono – invece – tutti i motivi in punto di diritto (soprattutto in relazione al codice di procedura penale) in base al quale i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria.
    Non esiste, quindi, alcuna competen za selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati. La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere consi derato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).
    Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.
    Viene esaminato anche il D.M. 23 marzo 2007, che da alcuni viene richiamato per sostenere queste presunte "incompetenze", mentre il relatore dimostra in questo video che tale decreto non sortisce certo l’effetto di concedere solo ad alcuni organi di polizia la competenza esclusiva per i reati di settore, esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza.
    Si esamina - inoltre - il disposto del secondo comma dell’art. 40 del Codice Penale in relazione al dovere di tutta la polizia giudiziaria di impedire che tutti i reati in flagranza (compresi quelli a danno degli animali) vengano portati ad ulteriori conseguenze, e l’obbligo di legge per ogni organo PG di riferire alla Guardia di Finanza ogni reato che comporti anche una violazione fiscale e tributaria (tema importante – ad esempio – per i reati connessi al traffico di cuccioli).
    Il linguaggio della videorelazione è semplice, seppur ricco di specifici spunti tecnici supportati da diapositive, per offrire una chiarezza di esposizione non solo per gli operatori del settore, ma anche per le guardie volontarie, g li attivisti delle associazioni e tutti i “non addetti ai lavori” non esperti nel campo del diritto.

    Videorelazione a cura del Dott. Maurizio Santoloci
    con supporto di diapositive
    (Circa 30 minuti di relazione)
    Per saperne di più
    € 15,00
  14. L’estensione della responsabilità delle aziende ai reati nel campo ambientale D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come modificato dal  D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 EDIZIONE ottobre 2015

    L’estensione della responsabilità delle aziende ai reati nel campo ambientale D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 EDIZIONE ottobre 2015

    Il D.Lgs n. 121/2011 ha creato una innovazione “storica” nel nostro sistema giuridico/ambientale prevedendo per la prima volta una responsabilità diretta delle aziende in relazione ai reati ambientali commessi da soggetti apicali o dipendenti all’interno della stessa struttura aziendale. Le sanzioni sono spesso rilevanti per l’azienda e concorrono con le sanzioni penali delle persone fisiche. Cambia dunque radicalmente da un lato la posizione degli enti e delle società in relazione agli illeciti ambientali, con la necessità ormai inderogabile di attivare modelli idonei ad evitare la “colpa di organizzazione” e, dall’altro lato, cambia profondamente l’approccio della polizia giudiziaria nell’accertamento dei reati ambientali nei contesti aziendali atteso che oggi è necessario redigere una comunicazioni di notizia di reato “bisafica” che esponga anche tale posizione nei minimi dettagli. Il DVD affronta concetti, limiti e punti critici applicativi in relazione alle regole di base dettate dal D.Lgs n. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Si risponde all’interrogativo: ma davvero una azienda può essere responsabile penalmente per la commissione di reati ambientali? Si illustra quando e come si configura la responsabilità dell’azienda in materia di ambiente a norma del D.Lgs n. 231/2001. Si espongono gli aspetti della responsabilità amministrativa dell’azienda e la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato: due posizioni autonome. Si delinea la responsabilità dell’azienda per i reati commessi da soggetti in posizione apicale e dei soggetti in posizione subordinata. Vengono illustrati i “reati presupposto” che determinano la insorgenza della responsabilità dell’azienda come persona giuridica: concetto essenziale per la disciplina delle nuove regole di sanzioni a carico degli enti. Nel chiarire quando viene meno la responsabilità dell’azienda, ci si chiede se è sufficiente per una azienda dotarsi di una certificazione ambientale per esimersi da qualsiasi responsabilità? Si affronta il tema dei modelli organizzativi dell’azienda: l’evoluzione della responsabilità penale all’interno dell’azienda; i modelli di organizzazione, di gestione e di controllo adottati dall’azienda per dimostrare la propria diligenza organizzativa a norma del D.Lgs. n. 231/2001. Il percorso di legalità preventivo dell’azienda per evitare la “colpa di organizzazione”. Si illustrano le sanzioni a carico dell’azienda: sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Chi è competente per irrogare tale sanzioni? Si illustra come cambia la struttura della comunicazione di notizia di reato per la polizia giudiziaria ambientale dopo il D.Lgs n. 121/2011: la necessità di notiziare il PM in modo specifico anche sulla responsabilità (o meno) dell’azienda rispetto ai reati commessi dai soggetti apicali o dipendenti. Il DVD è dunque finalizzato, con un taglio pratico, ad illustrare ai soggetti aziendali ed agli organi di controllo le grandi novità che – rispettivamente - li riguardano. Ma è anche un DVD utile per avvocati ed operatori del diritto a vario livello attese le rilevanti novità di principio oggi vigenti.

    Videorelazione a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

    (Circa un’ora di relazione)

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  15. ABUSI EDILIZI Sequestri di iniziativa della polizia giudiziaria e demolizioni coattive penali

    ABUSI EDILIZI Sequestri di iniziativa della polizia giudiziaria e demolizioni coattive penali

    Videolezione con supporto di diapositive

    A cura del Dott. Maurizio Santoloci Magistrato

    Un DVD su un argomento di interesse per le forze di polizia statali e locali, gli organi amministrativi, tutti coloro che studiano il diritto ambientale



    Abusi edilizi, sequestri demolizioni. Un tema di stretta attualità. Gran parte degli eventi di dissesto idrogeologico e dei conseguenti drammi sono originati dallo stravolgimento del territorio devastato dalle illegalità di ogni tipo che hanno gettato cemento su ogni area anche di protezione e vincolo. Le montagne prive di ogni freno naturale franano ed i fiumi escono fuori dagli argini che non ci sono più. L'abusivismo ha costruito dappertutto in modo sfacciato e dilagante. Bloccare le illegalità in materia edilizia e vincolistica è oggi un dovere non solo giuridico ma anche sociale ed economico. Gli strumenti ci sono. Sia in sede amministrativa, che in sede penale. Le norme sono chiare ed efficaci. Le regole previste dalle norme di settore e dal codice di procedura penale sono potenzialmente idonee e sufficienti per bloccare ogni forma di futuro abuso edilizio. Soltanto una diffusa disinformazione può sostenere che non ci sono buoni mezzi giuridici e procedurali per affrontare il fenomeno. In questo DVD l'autore, impegnato da circa 25 anni contro ogni forma di ruspa selvaggia, delinea con chiarezza e termini pratici sia il quadro delle poteri/doveri delle pubbliche amministrazioni previsti dalle leggi di settore, sia il sistema di intervento della polizia giudiziaria di iniziativa e della magistratura. Sequestri e demolizioni coattive vengono illustrati a livello procedurale con chiarezza sia con riguardo agli aspetti amministrativi che - soprattutto - in riferimento a quelli penali. Le due procedure sono parallele e sinergiche, e perfettamente attuabili allo stato attuale senza necessità di modifiche normative. La giurisprudenza della Cassazione, ampiamente citata nella relazione, integra le procedure di legge e fornisce innovativi poteri alla magistratura ed alla polizia giudiziaria. Fino alla gestione diretta delle demolizioni, attese le inerzie delle amministrazioni comunali. Un DVD, dunque, attuale, dinamico, che tratta cose reali e quotidiane. Poteri e doveri, regole e procedure, strumenti e principi pratici senza divagazioni teoriche. Sequestri e demolizioni sono giuridicamente possibili. Soprattutto in sede penale. La relazione illustra come e perchè.

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    € 16,00
  16. ILLECITI AMBIENTALI IN BIANCO Gli atti amministrativi illegittimi delle pubbliche amministrazioni

    ILLECITI AMBIENTALI IN BIANCO Gli atti amministrativi illegittimi delle pubbliche amministrazioni

    Videolezione con supporto di diapositive

    A cura del Dott. Maurizio Santoloci
    Magistrato

    Cosa può fare un organo di PG, un'associazione ambientalista e animalista o un privato cittadino



    Gli "Illeciti ambientali in bianco" sono un settore particolare, poco conosciuto ed affatto affrontato in sede editoriale e seminariale; eppure rappresenta una materia importante, che coinvolge in modo diretto e profondo diversi settori cardine della disciplina della tutela giuridica ambientale del nostro paese.? Infatti in molti casi le violazioni di legge non sono poste in essere da soggetti privati che violano la normativa per perseguire la loro finalità, ma in modo incredibile e paradossale le violazioni di legge sono contenute in alcuni atti amministrativi che poi - a loro volta - autorizzano i privati e le società ad attuare comportamenti e realizzare opere che in se stesse sono in palese violazione di legge.? Un paradosso apparentemente assurdo. Che non dovrebbe esistere. Ma che nella realtà delle cose concrete esiste, ed è piuttosto diffuso. Si tratta di una vera e propria nuova disciplina, da molti sconosciuta o sottovalutata, per lo più sviluppata nel campo dell'edilizia e dei vincoli paesaggistici ambientali, ma ormai emergente anche nel settore delle acque e dei rifiuti; una realtà che sta determinando e causando una latente - seppur silenziosa - elevatissima statistica di opere ed attività realizzate in palese violazione di legge, ma nel contempo apparentemente intoccabile in quanto coperta ed avallata da atti amministrativi in se stessi illegittimi in quanto a loro volta emanati in violazione di legge.? Vale la pena dunque affrontare questa materia in modo organico, per fare il punto sulla situazione, e per offrire sia ai privati cittadini e alle associazioni ambientaliste ed animaliste da un lato, sia agli organi di polizia giudiziaria deputati ai controlli sul territorio e materia ambientale dall'altro, validi e chiari strumenti giuridici per affrontare - anche e soprattutto in sede penale - questo emergente e pericoloso fenomeno.

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  17. LA FERTIRRIGAZIONE: l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento tra prassi (illegali) e regole formali

    LA FERTIRRIGAZIONE: l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento tra prassi (illegali) e regole formali

    Videorelazione con supporto di diapositive a cura del Dott. Maurizio Santoloci



    La disciplina giuridica della c.d. "fertirrigazione" è da sempre oggetto di dibattiti sulla esatta qualificazione formale delle relative procedure. Decenni di interpretazioni inesatte e fuorvianti hanno creato una serie di prassi diffuse, basate spesso su principi senza alcun collegamento con il dato legislativo, che per molti sono ormai principi giuridici ufficiali. Gli equivoci a catena partono da malintesi derivanti dal delicato confine tra scarico e rifiuto liquido e si estendono poi a considerazioni altrettanto irrituali sulla natura e qualificazione giuridica dei liquami aziendali zootecnici fino a ritenere esistente una improbabile deregulation generale nel settore. In questa relazione di un'ora e venti minuti Maurizio Santoloci, con il supporto di diverse diapositive, affronta tutto il tema in modo dettagliato attraverso un percorso ragionato che parte dalla disciplina di cerniera tra parte terza e parte quarta del D.Lgs n. 152/06 fino ad arrivare alle regole formali specifiche per la utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ed a relativi sistemi sanzionatori a diversi livelli. Un DVD utile per le aziende che operano nel settore, per gli uffici amministrativi competenti, per i tecnici ARPA
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  18. LA DISCARICA ABUSIVA

    LA DISCARICA ABUSIVA

    Videorelazione con supporto di diapositive a cura del Dott. Maurizio Santoloci



    Il concetto di discarica abusiva non è previsto espressamente dalla parte quarta del D.Lgs n. 152/06 nè da leggi speciali. Il T.U. Ambientale prevede la sanzione per tale fattispecie ma non delinea i parametri per individuare una discarica illegale e distinguerla da altri accumuli di rifiuti realizzati in violazione di legge. Consegue che la qualificazione giuridica sostanziale delle discariche abusive sul territorio nazionale va ricercata nella giurisprudenza ed in particolare nella elaborazione storica della Cassazione. La relazione ripercorre dunque l'evoluzione del concetto in questione nel corso delle varie pronunce ed interpretazioni connesse, soffermandosi anche su aspetti specifici e particolari della disciplina sanzionatoria connessa con un riflesso di interesse diretto per tutti gli operatori di polizia ambientale, i tecnici ARPA e gli organi amministrativi competenti nel settore.
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  19. Il confine tra scarico e rifiuto liquido nel t.u. ambientale revisionato: Vasche aziendali e pozzi neri privati, gli autospurgo, il trasporto dei liquami, la disciplina dei depuratori comunali che ricevono rifiuti liquidi domestici ed aziendali tra prassi e regole

    Il confine tra scarico e rifiuto liquido nel t.u. ambientale revisionato: Vasche aziendali e pozzi neri privati, gli autospurgo, il trasporto dei liquami, la disciplina dei depuratori comunali che ricevono rifiuti liquidi domestici ed aziendali tra prassi e regole

    Videolezione con supporto di diapositive

    A cura del Dott. Maurizio Santoloci
    Magistrato

    Un DVD su un argomento di interesse per aziende, organi amministrativi ed operatori di vigilanza



    Parte terza e parte quarta del T.U. ambientale: il confine tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido. Un argomento di rilevante importanza per tutti: aziende e privati, organi amministrativi deputati ai regimi autorizzatori, tecnici ARPA ed organi di polizia e vigilanza. Un tema fonte molto spesso di equivoci interpretativi derivanti da prassi storiche basate su principi di fatto non di rado privi di ogni fondamento giuridico. La videolezione - arricchita con il supporto di diapositive illustrative - affronta il tema base della rispettive discipline incrociate nelle due diverse parti del T.U ambientale, approfondisce il regime giuridico delle vasche aziendali e dei liquami domestici raccolti n pozzi neri, affronta il complesso tema degli autospurgo e del connesso trasporto dei rifiuti liquidi sia aziendali che domestici, fino a tracciare un quadro delle regole inerenti gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in generale ed in particolare la disciplina dei depuratori comunali nel momento in cui ricevono il riversamento di liquami (rifiuti liquidi di acque reflue) in regime di deroga espressa o automatica, fino all'inquadramento delle illegalità diffuse in questo delicato settore.
    Maurizio Santoloci (magistrato e membro della Commissione ministeriale per le revisione del T.U. ambientale) sviluppa in questo DVD un percorso ragionato, tracciando alcune procedure interpretative per giungere ad una pratica ed agevole lettura di questi articolati concetti.
    Un momento di decodificazione semplificata delle nuove regole dopo la revisione del T.U. per fornire utili spunti applicativi a controllori e controllati.

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  20. Il codice cosi' fan tutti Rifiuti: depositi temporanei, stoccaggi, accumuli & dintorni tra prassi e regole

    Il codice cosi' fan tutti Rifiuti: depositi temporanei, stoccaggi, accumuli & dintorni tra prassi e regole

    Qualche regola interpretativa per controllori e controllati

    Relatore: Dott. Maurizio Santoloci
    Magistrato

    ("Il Codice Così fan tutti" è un marchio ideato da "Diritto all'ambiente - Corsi & Formazione" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale )



    Che cosa è "Il Codice Così fan tutti..."? E' un codice virtuale, non scritto, basato su una incrostazione di prassi ed errate applicazioni delle norme ambientali che si sono stratificate nel tempo e sono diventate di uso comune a tal punto da essere ormai considerate leggi e regole ufficiali. Si è persa la nozione dei principi del vero codice ambientale e le prassi hanno preso il sopravvento sulle regole.
    Tutti si sono convinti che si deve fare così. In realtà - poi - non è scritto da nessuna parte ma- dato che "così fan tutti" - queste regole alternative e virtuali sono ormai accettate e condivise non solo dagli operatori di settore ma anche da molti funzionari della pubblica amministrazione e perfino da alcuni organi di polizia e di vigilanza amministrativa.
    Non solo. Ma su questo "codice" poi si sviluppano dottrine, interpretazioni e "giurisprudenza"; tutto basato sul... nulla! E cioè sulle prassi che diventano leggi di fatto e su eccezioni che diventano regole.
    Il settore dei depositi temporanei, stoccaggi, accumuli e trasporti connessi sono il primo vero ed vasto capitolo di questo "codice". Infatti in questo campo si sono sviluppati in un decennio una serie incredibile di prassi applicative totalmente diverse dal dettato e dallo spirito della norma ufficiale a tal punto da ingenerare in molti giovani operatori la convinzione che le deroghe sono le regole e viceversa... Questo crea distonie profonde nella applicazione delle leggi vere ed ufficiali e - soprattutto - da un lato causa errori in buona fede da parte delle aziende e dall'altro agevola le azioni criminali che si basano troppo spesso sui principali teoremi del "Codice Così fan tutti".
    "Diritto all'ambiente" si ripropone di affrontare i singoli temi soggetti a questa illegale sistematica interpretazione applicativa per contribuire a garantire la chiarezza e la legalità nel campo del diritto ambientale.
    Maurizio Santoloci (magistrato e già membro della Commissione ministeriale per le revisione del T.U. ambientale) sviluppa in questo DVD un percorso ragionato, tracciando alcune procedure interpretative per giungere ad una pratica ed agevole lettura di questi articolati concetti in materia di depositi temporanei, staccagli, accumuli vari e trasporti collegati.
    Un momento di decodificazione semplificata delle nuove regole dopo la revisione del T.U. per fornire utili spunti applicativi a controllori e controllati. Per chiarire alcune false applicazioni del "Codice Così fan tutti".
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