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La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte prima e seconda) Edizione OTTOBRE 2015

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Breve descrizione

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è affatto così. Ma comunque l’impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

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