Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria degli animali maltrattati in flagranza di reato costituisce procedura importante ed irrinunci abile per sottrarre tali a nimali dalle mani dei soggetti responsabili di tali reati. Va – peraltro – ricordato che la confisca definitiva dell'animale maltrattato in sede di giudizio penale è una straordinaria conquista di civiltà giuridica maturata solo con la vigente nor mativa di settore, mentre fino a qualche anno fa (vigente la pregressa disciplina giuridica) si assisteva di fatto alla conseguenza che seppur in caso di condanna del responsabile l'animale maltrattato veniva poi restituito paradossalmente allo stesso responsabile ... Ma questo importantissimo principio viene spesso vanificato dal fatto che l'animale maltratto non viene sequestrato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e – dunque – si presentano poi difficoltà procedurali a volte insormontabili per giungere ala predetta confisca perché manca l'atto propedeutico alla medesima. Ma il fatto peggiore che a volte si verifica è che l'animale maltrattato lasciato nelle mani del soggetto autore del maltrattamento (senza sequestro), nelle more del giudizio pe nale "scompare" o "muore" per diverse cause e così si azzera di fatto tutta la ratio legis della vigente normativa. Appare evidente – dunque – che il tema del sequestro di iniziativa degli animali maltrattati è tema prioritario per a reale ed effettiva applicazione della normativa a difesa degli animali in sede penale. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati a danno degli animali. Uno strumento essenziale che l'ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa. Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, q uesta procedura è logica e rituale; mentre per i reati a danno degli animali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo degli animali maltrattati in flagranza anche di gravi episodi di maltrattamento. Peraltro questa "scelta" procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata convalida. Oppure – in altri casi – si scegli di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in "trasformazioni" procedurali successive. In queste due videorelazioni il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e dunque modulando l'esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei re ati di maltrattamento di animali. Il tema viene poi affro ntato anche alla luce del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazi one del principio di non punibilità per "tenuità dal fatto" per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è af fatto così. Ma comunque l'impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati , ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiament i nella redazione degli atti , ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali conn essi. Infine anche gli attivisti "non tecnici" delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.
Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci
con supporto di diapositi
(Circa 45minuti di relazione ogni DVD)