La legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto i delitti ambientali nel Codice Penale, è in realtà divisa in due parti, tra loro del tutto diverse. La prima parte riguarda – appunto – i nuovi delitti ambientali. Ma il testo della seconda parte con i delitti ambientali non c’entra nulla. Tale seconda parte è del tutto autonoma e prevede che “Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes¬sive modificazioni, è aggiunta la seguente: Parte Settima - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE”. Una vera rivoluzione in tutto il settore degli illeciti ambientali previsti nel contesto del D.Lvo n. 152/06. Il primo articolo (318-bis) prevede che “le disposizioni della presente parte si applicano (…) alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”. In realtà del D.Lvo n. 152/06 ci sono reati/contravvenzione di straordinaria importanza che sono reati di forma, “cartolari”, che non producono un danno immediato, ma sono la base essenziale per garantire operatività alla delinquenza ambientale di ogni tipo. Si pensi, a titolo di esempio, al reato di omessa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Premesso questo, il successivo art. 318-ter prevede che “allo scopo di eliminare la contravvenzione ac¬certata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria im¬partisce al contravventore un’apposita pre¬scrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”. Ed ecco la prima rivoluzione giuridica. Il termine “eliminare la contravvenzione” tradisce l’intento della norma ed appare abbastanza significativo. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa dovrebbe fare? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione (magari un reato-contravvenzione di smaltimento di rifiuti pericolosi) e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella “prescrizione” tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando – logicamente – i tempi tecnicamente necessari. Di fatto si prevede l’evoluzione di organo di PG in un tecnico ambientale giacché entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescri¬zione l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel ter¬mine indicati dalla prescrizione. Cosa succede – poi - se l’organo ci PG accerta l’adempimento della prescrizione? La norma prevede che “l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede ammi¬nistrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l’organo accertatore comu¬nica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pa¬gamento della predetta somma.”. Ed ecco che l’organo di PG, diventato tecnico, adesso procede ad estinguere in caserma in reato con il pagamento di una somma in via amministrativa… Va sottolineata la straordinaria, quanto incredibile, previsione procedurale in esame. Praticamente, si stravolge tutto il sistema fino ad oggi seguito. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa deve fare oggi? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella “prescrizione” tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando – logicamente – i tempi tecnicamente necessari. Poi deve attivare un rapporto diretto futuro con il contravventore per giungere ad una “oblazione anomala” del reato presso il suo ufficio. Questa norma sta creando importanti problemi di lettura e pratico/operativi e riguarda tutti gli organi di PG statali e locali ed i tecnici della P.A, con funzioni di PG. La videorelazione in circa 90 minuti affronta i principi di base di questa innovazione procedurale ed alcuni dei punti critici in sede applicativa. Particolare attenzione è riservata al contenuto ed alla forma della prescrizione asseverata della PG ed al suo rapporto con la comunicazione di notizia di reato.
Videorelazione a cura del Dott. Maurizio Santoloci
(Circa un’ora e mezza di relazione)