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Imposta ordine ascendente
  1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte prima Inquadramento generale  e riflesso generale sui reati a  danno dell’ambiente, della salute pubblica  e degli animali) Edizione OTTOBRE 2015

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (parte prima Inquadramento generale e riflesso generale sui reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali) Edizione OTTOBRE 2015

    Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è affatto così. Ma comunque l’impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Edizione ottobre 2015 

    (Circa 30 minuti di relazione ogni DVD)

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    € 16,00
  2. Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali  maltrattati (anche alla luce  del decreto sulla particolare  tenuità del fatto) parte prima e seconda Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) parte prima e seconda Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria degli animali maltrattati in flagranza di reato costituisce procedura importante ed irrinunci abile per sottrarre tali a nimali dalle mani dei soggetti responsabili di tali reati. Va – peraltro – ricordato che la confisca definitiva dell'animale maltrattato in sede di giudizio penale è una straordinaria conquista di civiltà giuridica maturata solo con la vigente nor mativa di settore, mentre fino a qualche anno fa (vigente la pregressa disciplina giuridica) si assisteva di fatto alla conseguenza che seppur in caso di condanna del responsabile l'animale maltrattato veniva poi restituito paradossalmente allo stesso responsabile ... Ma questo importantissimo principio viene spesso vanificato dal fatto che l'animale maltratto non viene sequestrato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e – dunque – si presentano poi difficoltà procedurali a volte insormontabili per giungere ala predetta confisca perché manca l'atto propedeutico alla medesima. Ma il fatto peggiore che a volte si verifica è che l'animale maltrattato lasciato nelle mani del soggetto autore del maltrattamento (senza sequestro), nelle more del giudizio pe nale "scompare" o "muore" per diverse cause e così si azzera di fatto tutta la ratio legis della vigente normativa. Appare evidente – dunque – che il tema del sequestro di iniziativa degli animali maltrattati è tema prioritario per a reale ed effettiva applicazione della normativa a difesa degli animali in sede penale. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati a danno degli animali. Uno strumento essenziale che l'ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa. Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, q uesta procedura è logica e rituale; mentre per i reati a danno degli animali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo degli animali maltrattati in flagranza anche di gravi episodi di maltrattamento. Peraltro questa "scelta" procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata convalida. Oppure – in altri casi – si scegli di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in "trasformazioni" procedurali successive. In queste due videorelazioni il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e dunque modulando l'esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei re ati di maltrattamento di animali. Il tema viene poi affro ntato anche alla luce del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazi one del principio di non punibilità per "tenuità dal fatto" per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è af fatto così. Ma comunque l'impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati , ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiament i nella redazione degli atti , ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali conn essi. Infine anche gli attivisti "non tecnici" delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositi

    (Circa 45minuti di relazione ogni DVD)
    Per saperne di più
    € 28,00
  3. Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali  maltrattati (anche alla luce  del decreto sulla particolare  tenuità del fatto) Parte seconda: Sequestro e confisca degli  animali maltrattati e principio della particolare  tenuità del fatti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) Parte seconda: Sequestro e confisca degli animali maltrattati e principio della particolare tenuità del fatti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria degli animali maltrattati in flagranza di reato costituisce procedura importante ed irrinunci abile per sottrarre tali a nimali dalle mani dei soggetti responsabili di tali reati. Va – peraltro – ricordato che la confisca definitiva dell'animale maltrattato in sede di giudizio penale è una straordinaria conquista di civiltà giuridica maturata solo con la vigente nor mativa di settore, mentre fino a qualche anno fa (vigente la pregressa disciplina giuridica) si assisteva di fatto alla conseguenza che seppur in caso di condanna del responsabile l'animale maltrattato veniva poi restituito paradossalmente allo stesso responsabile ... Ma questo importantissimo principio viene spesso vanificato dal fatto che l'animale maltratto non viene sequestrato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e – dunque – si presentano poi difficoltà procedurali a volte insormontabili per giungere ala predetta confisca perché manca l'atto propedeutico alla medesima. Ma il fatto peggiore che a volte si verifica è che l'animale maltrattato lasciato nelle mani del soggetto autore del maltrattamento (senza sequestro), nelle more del giudizio pe nale "scompare" o "muore" per diverse cause e così si azzera di fatto tutta la ratio legis della vigente normativa. Appare evidente – dunque – che il tema del sequestro di iniziativa degli animali maltrattati è tema prioritario per a reale ed effettiva applicazione della normativa a difesa degli animali in sede penale. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati a danno degli animali. Uno strumento essenziale che l'ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa. Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, q uesta procedura è logica e rituale; mentre per i reati a danno degli animali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo degli animali maltrattati in flagranza anche di gravi episodi di maltrattamento. Peraltro questa "scelta" procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata convalida. Oppure – in altri casi – si scegli di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in "trasformazioni" procedurali successive. In queste due videorelazioni il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e dunque modulando l'esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei re ati di maltrattamento di animali. Il tema viene poi affro ntato anche alla luce del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazi one del principio di non punibilità per "tenuità dal fatto" per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è af fatto così. Ma comunque l'impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati , ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiament i nella redazione degli atti , ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali conn essi. Infine anche gli attivisti "non tecnici" delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci
    con supporto di diapositive
    (Circa 45minuti di relazione ogni DVD)

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    € 18,00
  4. La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria  nel contesto dei reati contravvenzionali previsti  dal D.Lvo n. 152/06    Esame generale e punti critici applicativi ed operativi previsti nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68  (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) Edizione OTTOBRE 2015

    La prescrizione asseverata della polizia giudiziaria nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06 Esame generale e punti critici applicativi ed operativi previsti nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) Edizione OTTOBRE 2015

    La legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto i delitti ambientali nel Codice Penale, è in realtà divisa in due parti, tra loro del tutto diverse. La prima parte riguarda – appunto – i nuovi delitti ambientali. Ma il testo della seconda parte con i delitti ambientali non c’entra nulla. Tale seconda parte è del tutto autonoma e prevede che “Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes¬sive modificazioni, è aggiunta la seguente: Parte Settima - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE”. Una vera rivoluzione in tutto il settore degli illeciti ambientali previsti nel contesto del D.Lvo n. 152/06. Il primo articolo (318-bis) prevede che “le disposizioni della presente parte si applicano (…) alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”. In realtà del D.Lvo n. 152/06 ci sono reati/contravvenzione di straordinaria importanza che sono reati di forma, “cartolari”, che non producono un danno immediato, ma sono la base essenziale per garantire operatività alla delinquenza ambientale di ogni tipo. Si pensi, a titolo di esempio, al reato di omessa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Premesso questo, il successivo art. 318-ter prevede che “allo scopo di eliminare la contravvenzione ac¬certata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria im¬partisce al contravventore un’apposita pre¬scrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”. Ed ecco la prima rivoluzione giuridica. Il termine “eliminare la contravvenzione” tradisce l’intento della norma ed appare abbastanza significativo. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa dovrebbe fare? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione (magari un reato-contravvenzione di smaltimento di rifiuti pericolosi) e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella “prescrizione” tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando – logicamente – i tempi tecnicamente necessari. Di fatto si prevede l’evoluzione di organo di PG in un tecnico ambientale giacché entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescri¬zione l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel ter¬mine indicati dalla prescrizione. Cosa succede – poi - se l’organo ci PG accerta l’adempimento della prescrizione? La norma prevede che “l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede ammi¬nistrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l’organo accertatore comu¬nica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pa¬gamento della predetta somma.”. Ed ecco che l’organo di PG, diventato tecnico, adesso procede ad estinguere in caserma in reato con il pagamento di una somma in via amministrativa… Va sottolineata la straordinaria, quanto incredibile, previsione procedurale in esame. Praticamente, si stravolge tutto il sistema fino ad oggi seguito. Dunque, un tecnico della pubblica amministrazione addetto alla vigilanza ambientale che eserciti anche funzioni di polizia giudiziaria o comunque un organo di polizia giudiziaria cosa deve fare oggi? Invece di fare quello che il codice di procedura penale gli ha sempre imposto (prendere notizia del reato, impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, operare i sequestri preventivi e probatori di rito, individuare i responsabili e denunciare il tutto al PM), si trasforma adesso in un organo che va ad entrare nel merito della violazione e dopo aver anche tecnicamente valutato a fondo il caso, redige una bella “prescrizione” tecnica da impartire al soggetto responsabile; non solo, ma fissa pure i termini per adempiere valutando – logicamente – i tempi tecnicamente necessari. Poi deve attivare un rapporto diretto futuro con il contravventore per giungere ad una “oblazione anomala” del reato presso il suo ufficio. Questa norma sta creando importanti problemi di lettura e pratico/operativi e riguarda tutti gli organi di PG statali e locali ed i tecnici della P.A, con funzioni di PG. La videorelazione in circa 90 minuti affronta i principi di base di questa innovazione procedurale ed alcuni dei punti critici in sede applicativa. Particolare attenzione è riservata al contenuto ed alla forma della prescrizione asseverata della PG ed al suo rapporto con la comunicazione di notizia di reato.

    Videorelazione a cura del Dott. Maurizio Santoloci

     (Circa un’ora e mezza di relazione)

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    € 20,00
  5. Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali  maltrattati (anche alla luce  del decreto sulla particolare  tenuità del fatto) Parte prima: Principi generali su  sequestro e confisca degli animali maltratti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria e la confisca degli animali maltrattati (anche alla luce del decreto sulla particolare tenuità del fatto) Parte prima: Principi generali su sequestro e confisca degli animali maltratti Edizione OTTOBRE 2015

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria degli animali maltrattati in flagranza di reato costituisce procedura importante ed irrinunci abile per sottrarre tali a nimali dalle mani dei soggetti responsabili di tali reati. Va – peraltro – ricordato che la confisca definitiva dell'animale maltrattato in sede di giudizio penale è una straordinaria conquista di civiltà giuridica maturata solo con la vigente nor mativa di settore, mentre fino a qualche anno fa (vigente la pregressa disciplina giuridica) si assisteva di fatto alla conseguenza che seppur in caso di condanna del responsabile l'animale maltrattato veniva poi restituito paradossalmente allo stesso responsabile ... Ma questo importantissimo principio viene spesso vanificato dal fatto che l'animale maltratto non viene sequestrato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e – dunque – si presentano poi difficoltà procedurali a volte insormontabili per giungere ala predetta confisca perché manca l'atto propedeutico alla medesima. Ma il fatto peggiore che a volte si verifica è che l'animale maltrattato lasciato nelle mani del soggetto autore del maltrattamento (senza sequestro), nelle more del giudizio pe nale "scompare" o "muore" per diverse cause e così si azzera di fatto tutta la ratio legis della vigente normativa. Appare evidente – dunque – che il tema del sequestro di iniziativa degli animali maltrattati è tema prioritario per a reale ed effettiva applicazione della normativa a difesa degli animali in sede penale. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati a danno degli animali. Uno strumento essenziale che l'ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa. Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, q uesta procedura è logica e rituale; mentre per i reati a danno degli animali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo degli animali maltrattati in flagranza anche di gravi episodi di maltrattamento. Peraltro questa "scelta" procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata convalida. Oppure – in altri casi – si scegli di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in "trasformazioni" procedurali successive. In queste due videorelazioni il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e dunque modulando l'esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei re ati di maltrattamento di animali. Il tema viene poi affro ntato anche alla luce del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazi one del principio di non punibilità per "tenuità dal fatto" per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. Si registrano interpretazioni fuorvianti che ritengono sussistere depenalizzazioni, decriminalizzazioni ed assoluzioni. In realtà non è af fatto così. Ma comunque l'impatto sui tre settori sopra citati è rilevante. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati , ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiament i nella redazione degli atti , ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali conn essi. Infine anche gli attivisti "non tecnici" delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci
    con supporto di diapositive
    (Circa 45minuti di relazione ogni DVD)

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  6. La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento  al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG   PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova)  comunicazione  di notizia di reato in relazione al principio  della particolare tenuità  del fatto e della prescrizione  asseverata della PG Edizione OTTOBRE 2015

    La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG PARTE SECONDA: Aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG Edizione OTTOBRE 2015

    Perché il titolo “NUOVA comunicazione di notizia di reato”? Oggi le radicali evoluzioni normative sia sostanziali che – soprattutto – procedurali in materia di reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali creano uno scenario totalmente rinnovato, quanto ad approccio investigativo e documentativo, verso questa tipologia di illeciti penali. Sono mutati profondamente i principi generali. La polizia giudiziaria che si occupa di questo tipo di reati non può restare ancorata a vecchi ed ormai superati schemi di redazione dei propri atti, ed in particolare della comunicazione di notizia di reato. Se la PG vuole restare al passo con i tempi, deve necessariamente evolvere il proprio pensiero e la stesura dei documenti da inviare al PM in armonia con i nuovi principi generali in via di evoluzione. Particolare impegno – peraltro – dovrà da oggi essere dedicato ad un approfondito esame degli elementi soggettivi del reato, troppo spesso storicamente sottovalutati dalla PG in queste tipologie di reati. Una riflessione va fatta anche in relazione a quali magistrature possono oggi di fatto leggere la comunicazione di notizia di reato; e si scopre che – oltre al PM – nelle recenti evoluzioni anche molti giudici possono leggere la CNR: si aprono dunque scenari del tutto nuovi per una polizia giudiziaria moderna e capace di adeguarsi ai tempi… Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. La “prescrizione asseverata della polizia giudiziaria” nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06, prevista nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) crea a sua volta una vera e propria “rivoluzione copernicana” profonda nelle procedure di polizia giudiziaria. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. I due DVD affrontano dunque: nella prima parte, un inquadramento generale dei principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato nella seconda parte – invece – vengono approfonditi gli aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

    (Circa 50 minuti di relazione )

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  7. Quale organo di polizia  giudiziaria è competente  per i reati  ambientali  e a danno della  salute pubblica ?  Edizione NOVEMBRE 2015

    Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i reati ambientali e a danno della salute pubblica ? Edizione NOVEMBRE 2015

    Quale organo di polizia giudiziaria è competente per i reati ambientali ed a danno della salute pubblica? Sembra incredibile, ma nonostante il quadro sempre più allarmante e drammatico della diffusione della criminalità ambientale ancora oggi è piuttosto attivo il dibattito tra presunte "competenze" ed "incompetenze" tra gli organi di PG statali e locali per la prevenzione e la repressione di tali reati… Questo porta a gravi disfunzioni operative sul territorio. Dunque, ancora oggi in materia di reati ambientali ed a danno della salute pubblica si registrano di frequente equivoci interpretativi ed applicativi delle norme sia da parte degli organi di polizia giudiziaria statale e locale che da parte dei privati cittadini e delle associazioni operanti nei settori citati. In particolare, i dubbi sono relativi al punto specifico (di rilevante interesse generale e di primaria importanza procedurale e sostanziale) se la competenza per prevenire e – soprattutto – per reprimere tali tipologie di reati sia obbligatoria e doverosa per tutti gli organi di polizia giudiziaria o se – al contrario – esiste una competenza esclusiva per settore e per materia che ricollega tali funzioni solo ad alcuni organi di polizia giudiziaria specificamente individuati (così esonerando tutti gli altri dalla medesima doverosità di intervento). Ha contribuito ad alimentare questi equivoci interpretativi ed applicativi una errata e fuorviante lettura del testo del Decreto Ministeriale 28 aprile 2006 del ministero dell'interno (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006) dal titolo “Riassetto dei comparti di specialita' delle forze di polizia”. Secondo alcuni, tale decreto avrebbe confermato la tesi in base alla quale solo alcuni organi di PG sono competenti per tali tipi di reati. Si tratta, in realtà, di chiavi di letture del tutto errate, basate su prassi e consuetudini interpretative del tutto estranee ai principi di procedura penale. Ed è proprio questo delicato settore giuridico, nei suoi aspetti sostanziali e procedurali, il tema affrontato in questa videorelazione dal Dott. Maurizio Santoloci per un esame generale tra norme speciali di settore e regole trasversali dettate dal Codice di Procedura Penale.

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  8. La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento  al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG Parte prima e seconda Edizione ottobre 2015

    La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG Parte prima e seconda Edizione ottobre 2015

    Perché il titolo “NUOVA comunicazione di notizia di reato”? Oggi le radicali evoluzioni normative sia sostanziali che – soprattutto – procedurali in materia di reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali creano uno scenario totalmente rinnovato, quanto ad approccio investigativo e documentativo, verso questa tipologia di illeciti penali. Sono mutati profondamente i principi generali. La polizia giudiziaria che si occupa di questo tipo di reati non può restare ancorata a vecchi ed ormai superati schemi di redazione dei propri atti, ed in particolare della comunicazione di notizia di reato. Se la PG vuole restare al passo con i tempi, deve necessariamente evolvere il proprio pensiero e la stesura dei documenti da inviare al PM in armonia con i nuovi principi generali in via di evoluzione. Particolare impegno – peraltro – dovrà da oggi essere dedicato ad un approfondito esame degli elementi soggettivi del reato, troppo spesso storicamente sottovalutati dalla PG in queste tipologie di reati. Una riflessione va fatta anche in relazione a quali magistrature possono oggi di fatto leggere la comunicazione di notizia di reato; e si scopre che – oltre al PM – nelle recenti evoluzioni anche molti giudici possono leggere la CNR: si aprono dunque scenari del tutto nuovi per una polizia giudiziaria moderna e capace di adeguarsi ai tempi… Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. La “prescrizione asseverata della polizia giudiziaria” nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06, prevista nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) crea a sua volta una vera e propria “rivoluzione copernicana” profonda nelle procedure di polizia giudiziaria. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. I due DVD affrontano dunque: nella prima parte, un inquadramento generale dei principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato nella seconda parte – invece – vengono approfonditi gli aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

    (Circa 50 minuti di relazione per ogni DVD)

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    € 27,00
  9. La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento  al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG   PARTE PRIMA: Principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato Edizione OTTOBRE 2015

    La (nuova) comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria, anche in riferimento al principio della “particolare tenuità del fatto” e della “prescrizione asseverata” della PG PARTE PRIMA: Principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato Edizione OTTOBRE 2015

    Perché il titolo “NUOVA comunicazione di notizia di reato”? Oggi le radicali evoluzioni normative sia sostanziali che – soprattutto – procedurali in materia di reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali creano uno scenario totalmente rinnovato, quanto ad approccio investigativo e documentativo, verso questa tipologia di illeciti penali. Sono mutati profondamente i principi generali. La polizia giudiziaria che si occupa di questo tipo di reati non può restare ancorata a vecchi ed ormai superati schemi di redazione dei propri atti, ed in particolare della comunicazione di notizia di reato. Se la PG vuole restare al passo con i tempi, deve necessariamente evolvere il proprio pensiero e la stesura dei documenti da inviare al PM in armonia con i nuovi principi generali in via di evoluzione. Particolare impegno – peraltro – dovrà da oggi essere dedicato ad un approfondito esame degli elementi soggettivi del reato, troppo spesso storicamente sottovalutati dalla PG in queste tipologie di reati. Una riflessione va fatta anche in relazione a quali magistrature possono oggi di fatto leggere la comunicazione di notizia di reato; e si scopre che – oltre al PM – nelle recenti evoluzioni anche molti giudici possono leggere la CNR: si aprono dunque scenari del tutto nuovi per una polizia giudiziaria moderna e capace di adeguarsi ai tempi… Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 introduce una rilevante novità, prevedendo la potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, laddove si verifichino tuttavia alcune condizioni specifiche. Le implicazioni e gli ambiti di applicazione della nuova norma riguardano la maggior parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. La “prescrizione asseverata della polizia giudiziaria” nel contesto dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06, prevista nella seconda parte della legge 22 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”) crea a sua volta una vera e propria “rivoluzione copernicana” profonda nelle procedure di polizia giudiziaria. Si tratta di un pacchetto di profonde modifiche che interessano non solo magistrati ed avvocati, ma anche in primo tutta la polizia giudiziaria che è chiamata a profondi cambiamenti nella redazione degli atti, ad iniziare dalla struttura della comunicazione di notizia di reato. Il tema è di rilievo anche per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste ed animaliste in relazione alla loro attività ed agli atti formali connessi. Infine anche gli attivisti “non tecnici” delle associazioni devono tener conto di questa rilevante novità in tutte le azioni di denuncia e - comunque - di azione giuridica nel campo dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali. I due DVD affrontano dunque: nella prima parte, un inquadramento generale dei principi generali sulla moderna ed attuale comunicazione di notizia di reato nella seconda parte – invece – vengono approfonditi gli aspetti specifici della (nuova) comunicazione di notizia di reato in relazione al principio della particolare tenuità del fatto e della prescrizione asseverata della PG

    Videorelazioni a cura del Dott. Maurizio Santoloci

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  10. Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto  e regole procedurali Aspetti pratici sostanziali  e rituali in connessione  con gli illeciti ambientali e a danno della salute pubblica EDIZIONE FEBBRAIO 2016

    Il sequestro (probatorio e preventivo) di iniziativa della polizia giudiziaria nel campo ambientale tra prassi di fatto e regole procedurali Aspetti pratici sostanziali e rituali in connessione con gli illeciti ambientali e a danno della salute pubblica EDIZIONE FEBBRAIO 2016

    Il sequestro (soprattutto preventivo, e non solo probatorio) di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reato nel campo dei reati ambientali costituisce procedura importante ed irrinunciabile per il contrasto a tutte le illegalità penalmente rilevanti a danno del territorio e della salute pubblica. Il fine primario della polizia giudiziaria è quello di impedire che i reati accertati vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. E questo – naturalmente – vale anche per i reati ambientali.  Uno strumento essenziale che l’ordinamento giuridico fornisce alla polizia giudiziaria per consentirgli di raggiungere questo (doveroso ed irrinunciabile) obiettivo primario è il sequestro preventivo di iniziativa.

    Per i reati contro il patrimonio privato, ad esempio, anche se di modesta entità, questa procedura è logica e rituale; mentre per i reati ambientali vi sono ancora dubbi da parte di molti organi di PG che – di fatto – non eseguono il sequestro preventivo in flagranza anche di gravi episodi di reati a danno dell’ambiente e della salute pubblica. Peraltro questa “scelta” procedurale è oggetto anche di dibattiti giuridici in diverse sedi con prese di posizione a sostegno di tale mancata scelta operativa. Oppure – in altri casi – si sceglie di effettuare un sequestro probatorio con finalità – di fatto – preventive fidando in “trasformazioni” procedurali successive. Il dibattito – poi – sulla scelta tra sequestro probatorio o preventivo è sempre molto diffuso…

    In questa videorelazione il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo argomento al confine tra le norme sostanziali e le regole procedurali, anche tenendo conto delle prassi applicative di fatto che si registrano sul territorio e  modulando l’esposizione in modo concreto e pratico. Vengono anche affrontate in particolare le differenze  strutturali tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo rispetto al problema specifico dei reati ambientali. 

     

     Il DVD delinea – dunque - un Inquadramento generale sui principi di base in materia di sequestro probatorio e sequestro preventivo, coniugati dinamicamente con le norme ambientali con finalità pratiche ed operative “sul campo”.


    Videorelazione a cura del Dott. Maurizio Santoloci

    con supporto di diapositive

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