Videorelazione a cura del
Dott. Maurizio Santoloci (febbraio 2014)
Il divieto di lettura degli atti redatti dalla PG per un operatore di polizia giudiziaria (principio desunto dall’art. 514/2° comma Codice Procedurale Penale), in relazione alla modesta deroga di cui all’art. 499/5° comma medesimo codice, è da tempo oggetto di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti agenti ed ufficiali appartenenti alle forze di polizia statali e locali.
Molti ritengono questo principio incomprensibile e particolarmente vessatorio verso gli operatori di PG, anche e soprattutto perché in vigenza del pregresso codice di rito – invece - non solo il ruolo del teste di polizia era spesso limitato alla formula “confermo gli atti a mia firma”, ma comunque la lettura di tutti gli atti redatti dallo stesso teste era la regola ordinaria.
Il vigente Codice di Procedurale Penale capovolge invece il sistema, ed in realtà questa norma – che a prima vista può apparire incomprensibile ed inapplicabile – è uno degli aspetti più rilevanti nel sistema di coerenza logico-procedurale del codice attuale, soprattutto nel contesto del principio basilare che vuole la formazione della prova in dibattimento e – dunque – nel contraddittorio delle parti.
Per i reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali il rispetto di tale aspetto procedurale appare essenziale al pari di ogni altra tipologia di reato.
In questa videorelazione il Dott. Maurizio Santoloci affronta questo tema specifico, dalla genesi alla pratica applicazione per cercare di illustrare lo scopo, il contenuto e le metodologie di rispetto del principio in esame, superando prassi e consuetudini di pensiero e di applicazione ormai da abbandonare.